Art. 15.
(Formazione).

      1. Per favorire una migliore conoscenza sugli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, organizzano corsi annuali di qualificazione professionale allo scopo di garantire agli operatori la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia e zootecnia.
      2. La partecipazione ai corsi di cui al comma 1 è obbligatoria per tutti i soggetti che prestano attività lavorativa negli allevamenti di animali domestici.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli uffici scolatici regionali, le associazioni di tutela degli animali, dell'ambiente e dei consumatori, provvedono, anche attraverso campagne pubblicitarie o corsi specifici, ad informare i cittadini sulla corretta alimentazione e sulle condizioni di vita degli animali domestici da allevamento.